Art. 53 – comma 1 – DPR 221-1950

COM. N 35/2016

Art. 53 – comma 1 – DPR 221-1950

Protocollo: 4291 · 06/04/2016

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO chiarisce che, ai fini del rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 53, comma 1, del DPR 221/1950 per la proposizione dei ricorsi alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, rileva la data di consegna della raccomandata all’ufficio postale o all’Ufficiale Giudiziario, e non la data di ricezione da parte del destinatario. La precisazione richiama la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23498/2015.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

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Adempimenti amministrativi CCEPS FNOMCeo Normativa Ordini territoriali Procedimenti disciplinari

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Commissioni per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri
  • Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Ministero della Salute

Riferimenti normativi

  • Art. 53, comma 1, DPR 221/1950
  • Art. 57, DPR 221/1950
  • Art. 134, comma 5, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
  • D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
  • Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione II civile, n. 23498/2015 del 23 settembre 2015
  • Cass. n. 9861/2014
  • Cass. n. 5542/2005
  • Cass., Sezioni Unite, 4 marzo 2009, n. 5160

Scadenze

  • 30 giorni per la notificazione dei ricorsi alla CCEPS; il termine si considera rispettato con la consegna del plico all’ufficio postale o all’Ufficiale Giudiziario.

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