COM. N 35/2016
Art. 53 – comma 1 – DPR 221-1950
Protocollo: 4291 · 06/04/2016
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO chiarisce che, ai fini del rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 53, comma 1, del DPR 221/1950 per la proposizione dei ricorsi alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, rileva la data di consegna della raccomandata all’ufficio postale o all’Ufficiale Giudiziario, e non la data di ricezione da parte del destinatario. La precisazione richiama la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23498/2015.
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Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Commissioni per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri
- Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
- Corte Suprema di Cassazione
- Ministero della Salute
Riferimenti normativi
- Art. 53, comma 1, DPR 221/1950
- Art. 57, DPR 221/1950
- Art. 134, comma 5, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
- D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione II civile, n. 23498/2015 del 23 settembre 2015
- Cass. n. 9861/2014
- Cass. n. 5542/2005
- Cass., Sezioni Unite, 4 marzo 2009, n. 5160
Scadenze
- 30 giorni per la notificazione dei ricorsi alla CCEPS; il termine si considera rispettato con la consegna del plico all’ufficio postale o all’Ufficiale Giudiziario.
