Medici competenti Applicazione decreto 26-11-15
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette il parere del Ministero della Salute sull’applicazione del D.M. 26 novembre 2015 relativo all’elenco nazionale dei medici competenti. I medici che non hanno completato i crediti ECM del periodo 2011-2013, prorogato al 31 dicembre 2014, possono recuperarli entro il 30 giugno 2016, anche in aggiunta ai crediti del triennio 2014-2016, ottenendo la reiscrizione nell’elenco. Nei casi in cui non sia applicabile la specifica facoltà prevista dal D.M. 4 marzo 2009, è richiesto il conseguimento di almeno il 70% dei crediti del programma di aggiornamento 2014-2016 nella disciplina della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il mancato completamento dei crediti previsti comporta nuovamente la cancellazione dall’elenco nazionale.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
- CoGeAPS
- Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina
Riferimenti normativi
- D.M. 26 novembre 2015
- D.M. 4 marzo 2009
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38, comma 3
- D.M. 4 marzo 2009, art. 2, comma 2-bis
Scadenze
- 30 giugno 2016: termine per completare i crediti ECM relativi al triennio 2011-2013
- Triennio 2014-2016: conseguimento dei crediti ECM previsti dal programma di aggiornamento
- Fine del prossimo anno: termine massimo indicato per il completamento dei crediti del triennio, oltre il quale può intervenire la cancellazione dall’elenco nazionale
