Esecuzione decisioni CCEPS Ricorso Corte Cassazione

COM. N 62/2015

Esecuzione decisioni CCEPS Ricorso Corte Cassazione

Sintesi

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La comunicazione chiarisce che le sentenze della CCEPS restano valide e devono essere eseguite anche dopo le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 596 e 597/2015, che hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla composizione della Commissione. Il ricorso in Cassazione contro una decisione CCEPS che conferma provvedimenti disciplinari dell’Ordine non produce effetto sospensivo.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi CCEPS Normativa Ordini territoriali Procedimenti disciplinari

Enti e organizzazioni

  • Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
  • Corte di Cassazione
  • Corte Costituzionale
  • Ministero della Salute
  • Ordini professionali

Riferimenti normativi

  • Art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
  • Art. 17, comma 7, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
  • Artt. 108, comma 2, 111 e 177, comma 1, della Costituzione
  • Art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
  • Legge 4 agosto 1955, n. 848
  • Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 596 e 597/2015

Scadenze

  • 10 settembre 2015
  • 13 settembre 1946
  • 4 agosto 1955
  • Anno 2015

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOMUNICAZIONE N. 62_Esecuzione decisioni CCEPS_Ricorso Corte Cassazione

Fonte originale FNOMCeO