COM. N 62/2015
Esecuzione decisioni CCEPS Ricorso Corte Cassazione
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce che le sentenze della CCEPS restano valide e devono essere eseguite anche dopo le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 596 e 597/2015, che hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla composizione della Commissione. Il ricorso in Cassazione contro una decisione CCEPS che conferma provvedimenti disciplinari dell’Ordine non produce effetto sospensivo.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
- Corte di Cassazione
- Corte Costituzionale
- Ministero della Salute
- Ordini professionali
Riferimenti normativi
- Art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
- Art. 17, comma 7, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
- Artt. 108, comma 2, 111 e 177, comma 1, della Costituzione
- Art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
- Legge 4 agosto 1955, n. 848
- Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 596 e 597/2015
Scadenze
- 10 settembre 2015
- 13 settembre 1946
- 4 agosto 1955
- Anno 2015
