Esecuzione decisioni CCEPS

COM. N 51/2015

Esecuzione decisioni CCEPS

Sintesi

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La FNOMCeO richiama gli Ordini provinciali e le Commissioni odontoiatriche a dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari confermati dalla CCEPS. La proposizione del ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sanzione e l’istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. è ritenuta inammissibile, secondo la decisione CCEPS n. 45 del 14 novembre 2011 e la giurisprudenza citata.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi CCEPS FNOMCeo Normativa Ordini territoriali Procedimenti disciplinari

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
  • Corte di Cassazione

Riferimenti normativi

  • Art. 373 c.p.c.
  • D.P.R. n. 221/1950, artt. 42 e 43
  • Sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2004, n. 13427
  • Decisione CCEPS n. 45 del 14 novembre 2011
  • R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, quarto comma

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO