COM. N 44/2015
Sospensione feriale dei termini processuali
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce l’applicazione della nuova sospensione feriale dei termini processuali, ridotta dal 1° al 31 agosto a partire dal 2015. La sospensione si applica anche ai ricorsi alla CCEPS contro le decisioni delle Commissioni ordinistiche, compreso il termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- CCEPS
- Ministero della Salute
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Commissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162
- Art. 16 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”
- Art. 53 del D.P.R. 221/1950
Scadenze
- Dal 2015 la sospensione feriale dei termini processuali decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno
- Il termine per proporre ricorso alla CCEPS è di trenta giorni ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 221/1950
- Durante la sospensione feriale i termini riprendono a decorrere dal 1° settembre
- Nell'esempio riportato, un termine iniziato il 20 luglio scade il 19 settembre
