Validità decreto riconoscimento titoli studio non comunitari

COM. N 43/2015

Validità decreto riconoscimento titoli studio non comunitari

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO comunica che il decreto di riconoscimento di un titolo di studio sanitario conseguito in un Paese non comunitario mantiene la propria efficacia se il professionista si è iscritto per la prima volta all’Albo entro due anni dal rilascio, anche in caso di successiva cancellazione dall’Ordine. La comunicazione n. 35/2015 è modificata nella parte incompatibile con tale interpretazione del Ministero della Salute.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Albi professionali Iscrizione all'Albo Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Titoli esteri e stranieri

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Parma
  • Consiglio Arabo delle Specializzazioni Mediche

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 50, comma 8-bis
  • Legge n. 241/1990
  • Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951

Scadenze

  • Iscrizione al relativo Albo entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento; decorso tale termine, il decreto perde efficacia.

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOMUNICAZIONE N. 43_ Validità decreto riconoscimento titoli studio non comunitar

Fonte originale FNOMCeO