COM. N 26/2015
Sospensione ricorsi in Cassazione avverso le decisioni della CCEPS
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO informa gli Ordini della sospensione d’ufficio, da parte della Corte di Cassazione, dei procedimenti pendenti relativi ai ricorsi contro le decisioni della CCEPS in materia disciplinare. La sospensione è collegata alla questione di legittimità costituzionale sulla composizione e sull’indipendenza della Commissione. Restano ferme le funzioni disciplinari degli Ordini e della Federazione; la CCEPS continua a operare senza i membri nominati dal Ministero della Salute, nel rispetto del numero legale.
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Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
- Corte di Cassazione
- Corte Costituzionale
- Ministero della Salute
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
- Art. 54 del D.P.R. 221/1950
- Ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione n. 596 e n. 597 del 2 dicembre 2014
- Cass. Sez. Unite 18 aprile 1988, n. 3032
- Cass. Sez. Unite 5 giugno 1997, n. 11129
- Cass. Sez. Unite 7 agosto 1998, n. 7753
