COM. N 20/2015
Obbligo assicurazione professionale esercenti professioni sanitarie Parere Consiglio Stato
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette il parere del Consiglio di Stato sull’obbligo di assicurazione professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il parere stabilisce che l’obbligo non è operativo fino alla pubblicazione e alla conclusione della vacatio legis del DPR destinato a definire procedure e requisiti minimi uniformi dei contratti assicurativi; fino ad allora, la mancata stipula della polizza non costituisce illecito disciplinare.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Consiglio di Stato
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Art. 3, comma 5, lettera e), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
- Art. 9 e art. 9-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
- Art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
- Art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189
- Art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400
- Art. 27 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
- Parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 2471/2014
Scadenze
- 30 giugno 2013: termine previsto per l’emanazione del regolamento attuativo
- 15 agosto 2013: decorrenza originariamente prevista dell’obbligo assicurativo generale, successivamente differita per le professioni sanitarie
