Obbligo assicurazione professionale esercenti professioni sanitarie Parere Consiglio Stato

COM. N 20/2015

Obbligo assicurazione professionale esercenti professioni sanitarie Parere Consiglio Stato

Sintesi

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La comunicazione trasmette il parere del Consiglio di Stato sull’obbligo di assicurazione professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il parere stabilisce che l’obbligo non è operativo fino alla pubblicazione e alla conclusione della vacatio legis del DPR destinato a definire procedure e requisiti minimi uniformi dei contratti assicurativi; fino ad allora, la mancata stipula della polizza non costituisce illecito disciplinare.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Coperture assicurative Deontologia Normativa Ordini territoriali Professione medica Responsabilità professionale

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Consiglio di Stato
  • Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Art. 3, comma 5, lettera e), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
  • Art. 9 e art. 9-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
  • Art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
  • Art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189
  • Art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400
  • Art. 27 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
  • Parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 2471/2014

Scadenze

  • 30 giugno 2013: termine previsto per l’emanazione del regolamento attuativo
  • 15 agosto 2013: decorrenza originariamente prevista dell’obbligo assicurativo generale, successivamente differita per le professioni sanitarie

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOMUNICAZIONE N. 20_Obbligo assicurazione professionale esercenti professioni sanitarie_Parere Consiglio Stato_

Fonte originale FNOMCeO