COM. N 18/2015
Fatturazione elettronica
Sintesi
Generata con AILa circolare interpretativa chiarisce l’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, individuando le amministrazioni interessate sulla base della legge n. 244/2007, della legge n. 196/2009 e del d.lgs. n. 165/2001. Riepiloga inoltre le decorrenze dell’obbligo, stabilendo il 31 marzo 2015 come termine per tutte le amministrazioni rimanenti, comprese quelle locali.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
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Enti e organizzazioni
- Sistema di interscambio (SdI)
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
- Ministero dell’economia e delle finanze
- Agenzia per l’Italia digitale
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Riferimenti normativi
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-214
- Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
- Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 25, comma 1, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Scadenze
- 6 dicembre 2013: avvio volontario della fatturazione elettronica previo accordo con i fornitori
- 6 giugno 2014: decorrenza per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati nell’elenco ISTAT
- 6 giugno 2015: decorrenza originaria per le altre amministrazioni
- 31 marzo 2015: decorrenza anticipata dell’obbligo per tutte le amministrazioni rimanenti, comprese quelle locali
- Entro il 30 settembre di ogni anno: pubblicazione dell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini statistici
- Entro il 31 luglio di ogni anno: pubblicazione dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
