Pubblicazione Albo titoli specializzazione

COM. N 10/2015

Pubblicazione Albo titoli specializzazione

Protocollo: 745 · 26/01/2015

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione chiarisce le regole sulla pubblicità sanitaria relativa alle specializzazioni. Il medico non specialista può pubblicizzare l’attività svolta in una disciplina, senza dichiararsi specialista, purché dimostri competenza e durata dell’attività; il medico in possesso del titolo deve depositarlo presso l’Ordine per poterlo rendere pubblico, anche su ricettari o carte professionali. Gli Ordini devono verificare la trasparenza e la veridicità delle informazioni e dei titoli pubblicizzati.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Albi professionali Normativa Ordini professionali Professione medica Pubblicità sanitaria specializzazioni

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 1, comma 4
  • Legge n. 248/2006, art. 2
  • D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4
  • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
  • Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeCOMUNICAZIONE N. 10_Pubblicazione Albo titoli specializzazione_Prot 745_26-01-2015

Fonte originale FNOMCeO