COM. N 4/2015
Errata corrige Comunicazione n 92-14
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala le disposizioni dell’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e durata massima dell’orario settimanale del personale dirigenziale e sanitario del Servizio sanitario nazionale. Le deroghe precedentemente previste sono destinate a cessare dopo dodici mesi dall’entrata in vigore della legge; la contrattazione collettiva nazionale dovrà disciplinare le deroghe per i servizi essenziali, garantendo riposi compensativi o adeguate misure di protezione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Commissione europea
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Commissioni per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161, art. 14
- Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 66, articoli 4 e 7
- Direttiva 2003/88/CE relativa all’orario di lavoro
- Procedura di infrazione n. 2011/4185
Scadenze
- Abrogazione delle disposizioni precedenti e cessazione della relativa disciplina contrattuale dopo dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 30 ottobre 2014, n. 161
- Pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, Supplemento Ordinario n. 83
