Medicina estetica

COM. N 84/2014

Medicina estetica

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO trasmette il parere del Consiglio Superiore di Sanità sulla competenza dell’odontoiatra a eseguire trattamenti di medicina estetica. Il parere è favorevole esclusivamente per terapie con finalità estetica destinate alla cura di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti, inserite in un protocollo odontoiatrico ampio e completo e comunque limitate alla zona labiale. Non sono ammessi dispositivi medici o farmaci commercializzati per finalità terapeutiche estranee alle aree previste dalla legge n. 409/1985.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Dispositivi medici farmaci FNOMCeo Normativa Ordini territoriali Professione odontoiatrica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Consiglio Superiore di Sanità
  • Ministero della Salute
  • Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma
  • Servizio Sanitario Nazionale

Riferimenti normativi

  • Legge 24 luglio 1985, n. 409, art. 2
  • Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
  • Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007
  • Direttiva 90/385/CEE
  • Direttiva 93/42/CEE
  • Direttiva 98/8/CE
  • Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37

Scadenze

  • 20 maggio 2014 – audizione dei rappresentanti delle società e organizzazioni interessate
  • 17 giugno 2014 – audizione del prof. Giorgio Iannetti
  • 15 luglio 2014 – seduta del Consiglio Superiore di Sanità
  • 9 ottobre 2014 – data della comunicazione FNOMCeO n. 84/2014

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 84 - Medicina estetica

Fonte originale FNOMCeO