COM. N 66/2014
Medici di Medicina Generale: sent. Corte Cassazione Sez. Trib. n. 11919-14, IRAP
Sintesi
Generata con AILa Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014, ha stabilito che l’ammontare del reddito non rileva di per sé ai fini dell’assoggettamento a IRAP. Per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, lo studio e le attrezzature obbligatorie previste dall’Accordo collettivo nazionale non integrano un’autonoma organizzazione, in assenza di personale dipendente, se rientrano nel minimo indispensabile per l’esercizio della professione.
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria
- Agenzia delle Entrate
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Sentenza Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 11919 del 28 maggio 2014
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
- D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 22
- Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
Scadenze
- 28 maggio 2014 – sentenza n. 11919/2014
- 12 giugno 2014 – Comunicazione FNOMCeO n. 66
