Medici di Medicina Generale: sent. Corte Cassazione Sez. Trib. n. 11919-14, IRAP

COM. N 66/2014

Medici di Medicina Generale: sent. Corte Cassazione Sez. Trib. n. 11919-14, IRAP

Sintesi

Generata con AI

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014, ha stabilito che l’ammontare del reddito non rileva di per sé ai fini dell’assoggettamento a IRAP. Per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, lo studio e le attrezzature obbligatorie previste dall’Accordo collettivo nazionale non integrano un’autonoma organizzazione, in assenza di personale dipendente, se rientrano nel minimo indispensabile per l’esercizio della professione.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Fisco Irap Medici di famiglia Normativa Professione medica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria
  • Agenzia delle Entrate
  • Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Sentenza Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 11919 del 28 maggio 2014
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
  • D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 22
  • Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

Scadenze

  • 28 maggio 2014 – sentenza n. 11919/2014
  • 12 giugno 2014 – Comunicazione FNOMCeO n. 66

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO