COM. N 55/2014
IRAP e medico convenzionato con il Ssn
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 8921/14, secondo cui la presenza di uno o più dipendenti part-time, modeste spese per il personale, l’utilizzo di un immobile e i compensi a terzi non sono, da soli, sufficienti a determinare l’assoggettamento a IRAP del medico di medicina generale convenzionato con il SSN. La Corte ha inoltre ribadito che lo studio e le attrezzature obbligatorie previste dall’Accordo collettivo nazionale non integrano di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione.
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Enti e organizzazioni
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- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Corte Suprema di Cassazione
- Agenzia delle Entrate
- Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia
Riferimenti normativi
- Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI civile, n. 8921 del 16 aprile 2014
- Art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270
- Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4934 del 27 marzo 2012
- Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 19/10/2012, depositata il 22 marzo 2012
Scadenze
- 3 aprile 2014: camera di consiglio della Corte Suprema di Cassazione
- 16 aprile 2014: deposito dell'ordinanza n. 8921/14
- Anni d'imposta 2005-2007: periodo cui si riferiva la richiesta di rimborso IRAP
