D.Lgs. 19-14: risposta Ministero della Salute
Sintesi
Generata con AIIl Ministero della Salute chiarisce l’ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria negli studi medici e odontoiatrici. Gli studi gestiti dal singolo professionista, privi di caratteristiche organizzative proprie di una struttura sanitaria, sono esclusi dal Titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008; per il professionista autonomo la sorveglianza sanitaria è facoltativa. In presenza di collaboratori, l’obbligo dipende dalla valutazione dei rischi. Nelle strutture sanitarie organizzate, le misure specifiche sono necessarie quando la valutazione evidenzia il rischio di ferite da taglio o da punta con possibile contatto con sangue o altri agenti infettivi.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- Direzione Generale della Prevenzione sanitaria
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 19/2014
- D.Lgs. 81/2008, artt. 1, 17, comma 1, lettera a), 21, comma 2, 271, comma 4 e 286-sexies
- Titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008
