D.Lgs. 19-14: risposta Ministero della Salute

COM. N 44/2014

D.Lgs. 19-14: risposta Ministero della Salute

Sintesi

Generata con AI

Il Ministero della Salute chiarisce l’ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria negli studi medici e odontoiatrici. Gli studi gestiti dal singolo professionista, privi di caratteristiche organizzative proprie di una struttura sanitaria, sono esclusi dal Titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008; per il professionista autonomo la sorveglianza sanitaria è facoltativa. In presenza di collaboratori, l’obbligo dipende dalla valutazione dei rischi. Nelle strutture sanitarie organizzate, le misure specifiche sono necessarie quando la valutazione evidenzia il rischio di ferite da taglio o da punta con possibile contatto con sangue o altri agenti infettivi.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Medicina del lavoro Ministero della Salute Normativa Professione medica Professione odontoiatrica Sicurezza sul lavoro

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 19/2014
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 1, 17, comma 1, lettera a), 21, comma 2, 271, comma 4 e 286-sexies
  • Titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 44 - D.Lgs. 19-14 _Risposta ministro Salute

Fonte originale FNOMCeO