Allegato – Assolvimento compiti istituzionali: ruolo Ordini

COM. N 36/2014

Allegato – Assolvimento compiti istituzionali: ruolo Ordini

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra agli Ordini le ricadute delle sentenze della Corte di Cassazione n. 870/2014 e n. 1171/2014 sui procedimenti disciplinari, sulla pubblicità sanitaria, sulla cancellazione dall’Albo e sul diritto di difesa. Chiarisce inoltre il ruolo delle Commissioni per gli iscritti agli Albi, l’assistenza del difensore nell’audizione ex art. 39 del D.P.R. 221/1950 e i limiti al rimborso delle spese legali ai componenti degli organi ordinistici.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Albi professionali Deontologia Ordini professionali Ordini territoriali Procedimenti disciplinari Pubblicità sanitaria

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
  • Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza
  • Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza

Riferimenti normativi

  • Art. 24 della Costituzione
  • D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, artt. 3, 9 e 11
  • D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 39, 42, 43, 47, 50 e 53
  • Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 1, 2 e 6
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
  • Cassazione Civile, sentenza n. 870 del 17 gennaio 2014
  • Cassazione Civile, sentenza n. 1171 del 21 gennaio 2014
  • Corte costituzionale, sentenze n. 311 del 1996, n. 460 del 2000, n. 71 del 1995, n. 505 del 1995 e n. 329 del 2007
  • Decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 41 del 9 maggio 2007

Scadenze

  • Il termine per l’impugnazione del provvedimento disciplinare davanti alla Commissione Centrale è di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione integrale del provvedimento, comprensivo della motivazione.

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO