COM. N 36/2014
Allegato – Assolvimento compiti istituzionali: ruolo Ordini
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra agli Ordini le ricadute delle sentenze della Corte di Cassazione n. 870/2014 e n. 1171/2014 sui procedimenti disciplinari, sulla pubblicità sanitaria, sulla cancellazione dall’Albo e sul diritto di difesa. Chiarisce inoltre il ruolo delle Commissioni per gli iscritti agli Albi, l’assistenza del difensore nell’audizione ex art. 39 del D.P.R. 221/1950 e i limiti al rimborso delle spese legali ai componenti degli organi ordinistici.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Corte Suprema di Cassazione
- Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza
Riferimenti normativi
- Art. 24 della Costituzione
- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, artt. 3, 9 e 11
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 39, 42, 43, 47, 50 e 53
- Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 1, 2 e 6
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
- Cassazione Civile, sentenza n. 870 del 17 gennaio 2014
- Cassazione Civile, sentenza n. 1171 del 21 gennaio 2014
- Corte costituzionale, sentenze n. 311 del 1996, n. 460 del 2000, n. 71 del 1995, n. 505 del 1995 e n. 329 del 2007
- Decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 41 del 9 maggio 2007
Scadenze
- Il termine per l’impugnazione del provvedimento disciplinare davanti alla Commissione Centrale è di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione integrale del provvedimento, comprensivo della motivazione.
