COM. N 34/2014
D.L. 20 marzo 2014 n 34: disposizioni urgenti rilancio occupazione adempimenti imprese
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala agli Ordini professionali le principali disposizioni del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, applicabili anche agli Ordini, in materia di contratti a termine, apprendistato e verifica telematica della regolarità contributiva. Sono riepilogati i limiti dei contratti a tempo determinato, le semplificazioni per l’apprendistato e la sostituzione del DURC con una verifica telematica valida 120 giorni. Il decreto-legge deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- INPS
- INAIL
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
- Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014
- Articolo 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34
- Articolo 2 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34
- Articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34
- CCNL
Scadenze
- Contratti a tempo determinato: durata massima di 36 mesi, comprese eventuali proroghe fino a un massimo di 8
- Contratti a tempo determinato: limite complessivo del 20% dell’organico del datore di lavoro
- Verifica telematica della regolarità contributiva: validità di 120 giorni dalla data di acquisizione
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge: emanazione del decreto ministeriale sui requisiti e sulle modalità della verifica contributiva
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione: conversione del decreto-legge in legge da parte del Parlamento
