COM. N 79/2013
Certificati medici sportivi: nota Ministero Salute
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette la nota del Ministero della Salute sulle criticità interpretative relative alla certificazione dell’attività sportiva. L’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria o amatoriale è stato soppresso, mentre resta quello per l’attività sportiva non agonistica, con valutazione discrezionale del medico certificatore sull’eventuale necessità di ulteriori esami clinici. Restano inoltre applicabili i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 e la disciplina relativa alle attività “gran fondo”.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
Riferimenti normativi
- Articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013
- Decreto-legge n. 69 del 2013
- Articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012
- Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articoli 2, 3 e 4
Scadenze
- 21 agosto 2013: entrata in vigore della disposizione modificativa
- 25 luglio 2013: Comunicazione FNOMCeO n. 67 richiamata
- 11 settembre 2013: Comunicazione FNOMCeO n. 74 e nota del Ministero della Salute richiamate
