Certificati medici sportivi: nota Ministero Salute

COM. N 79/2013

Certificati medici sportivi: nota Ministero Salute

Sintesi

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La comunicazione trasmette la nota del Ministero della Salute sulle criticità interpretative relative alla certificazione dell’attività sportiva. L’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria o amatoriale è stato soppresso, mentre resta quello per l’attività sportiva non agonistica, con valutazione discrezionale del medico certificatore sull’eventuale necessità di ulteriori esami clinici. Restano inoltre applicabili i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 e la disciplina relativa alle attività “gran fondo”.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

certificati FNOMCeo Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Professione medica

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)

Riferimenti normativi

  • Articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013
  • Decreto-legge n. 69 del 2013
  • Articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012
  • Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articoli 2, 3 e 4

Scadenze

  • 21 agosto 2013: entrata in vigore della disposizione modificativa
  • 25 luglio 2013: Comunicazione FNOMCeO n. 67 richiamata
  • 11 settembre 2013: Comunicazione FNOMCeO n. 74 e nota del Ministero della Salute richiamate

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 79 - Certificati medici sportivi_Nota Ministero Salute

Fonte originale FNOMCeO