Disposizioni concernenti l’obbligo di iscrizione al rentri (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) a seguito della legge di bilancio 2026 – studi medici e odontoiatrici

COM. N 1/2026

Disposizioni concernenti l’obbligo di iscrizione al rentri (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) a seguito della legge di bilancio 2026 – studi medici e odontoiatrici

Protocollo: 129 · 08/01/2026

Sintesi

Generata con AI

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 modifica i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, escludendo alcune categorie di consorzi, sistemi di gestione e produttori di rifiuti. Gli studi medici e odontoiatrici mono-professionali o associati non organizzati in forma d’impresa, nonché i medici e odontoiatri liberi professionisti e convenzionati, sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI, ma devono conservare il formulario di identificazione dei rifiuti per almeno tre anni.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

Adempimenti amministrativi Normativa novità Professione medica Professione odontoiatrica Scadenze

Enti e organizzazioni

  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di bilancio 2026
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 188-bis, comma 3-bis
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 190, commi 5 e 6
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 237, comma 1

Scadenze

  • Conservazione del formulario di identificazione del rifiuto per almeno tre anni
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 pubblicata il 30 dicembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 301, Supplemento Ordinario n. 42

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO