COM. N 10/2015
Pubblicazione Albo titoli specializzazione
Protocollo: 745 · 26/01/2015
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce le regole sulla pubblicità sanitaria relativa alle specializzazioni. Il medico non specialista può pubblicizzare l’attività svolta in una disciplina, senza dichiararsi specialista, purché dimostri competenza e durata dell’attività; il medico in possesso del titolo deve depositarlo presso l’Ordine per poterlo rendere pubblico, anche su ricettari o carte professionali. Gli Ordini devono verificare la trasparenza e la veridicità delle informazioni e dei titoli pubblicizzati.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri
Riferimenti normativi
- Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 1, comma 4
- Legge n. 248/2006, art. 2
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
- Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43
