Decreto 4 agosto 2023 n 109 regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo nonche’ la formazione la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale ai sensi dell’articolo 13 quarto comma delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie aggiunto unitamente all’articolo 24-bis rispettivamente dall’articolo 4 comma 2 lettere a) e g) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione come novellati dallo stesso articolo 4 comma 2 lettera b) nn. 1 e 3 lettera c) nn. 1 e 2
Protocollo: 9901/2023 · 08/09/2023
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa della pubblicazione del Decreto 4 agosto 2023, n. 109, che disciplina categorie e settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, requisiti e modalità di iscrizione, formazione, mantenimento, sospensione e cancellazione, gestione informatica dell’albo e dell’elenco nazionale, trattamento dei dati personali e disposizioni transitorie. Per la categoria medico-chirurgica sono previste specifiche regole sull’esperienza professionale, sui titoli di specializzazione e sulle equipollenze. Sono inoltre indicate le finestre annuali per presentare le domande di iscrizione e le principali scadenze procedurali.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Giustizia
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Garante per la protezione dei dati personali
- Consiglio di Stato
- Corte dei conti
Riferimenti normativi
- Decreto 4 agosto 2023, n. 109
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
- Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 – Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
- Regolamento (UE) 2016/679
- Legge 23 agosto 1988, n. 400
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 16
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-novies, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- Legge 26 novembre 2021, n. 206
Scadenze
- Domande di iscrizione presentabili dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno
- Il comitato provvede sulle domande di iscrizione entro 180 giorni dal ricevimento
- Il comitato provvede sulle domande di sospensione o cancellazione volontaria entro 30 giorni
- Le specifiche tecniche per la gestione informatica degli albi e dell’elenco nazionale devono essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento
- Il Comitato tecnico-scientifico riferisce sui risultati del monitoraggio decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023; decreto vigente dal 26 agosto 2023
