COM. N 110/2024
Decreto legislativo 4 settembre 2024 n 135 recante “attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”
Protocollo: 10983/2024 · 03/10/2024
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali novità introdotte dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che estende la disciplina sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni alle sostanze tossiche per la riproduzione. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, sanzioni, registrazione delle esposizioni e valori limite, introducendo anche l’Allegato XLIII-bis relativo al piombo e ai suoi composti ionici.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Senato della Repubblica
- Camera dei deputati
- INAIL
- Ministero della Salute
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Commissione europea
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135
- Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2022
- Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Legge 21 febbraio 2024, n. 15
Scadenze
- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024
- Entrata in vigore: 11 ottobre 2024
- Ripetizione dell’informazione e formazione almeno ogni cinque anni
- Ripetizione della valutazione dei rischi, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione
- Valore limite transitorio per il benzene fino al 5 aprile 2026
- Valore limite transitorio per i composti del nichel dal 18 gennaio 2025
- Valore limite transitorio per il cadmio fino all’11 luglio 2027
- Valore limite transitorio per il berillio fino all’11 luglio 2026
- Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel si applica dal 21 febbraio 2026
