Legge 28 maggio 2021 n 76 “conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 di giustizia e di concorsi pubblici”
Protocollo: 8480/2021 · 04/06/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge 28 maggio 2021, n. 76, di conversione del D.L. 1° aprile 2021, n. 44. Sono riepilogate la limitazione della responsabilità penale per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e per i fatti colposi in ambito sanitario durante l’emergenza, l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, le relative procedure di verifica e sospensione, le norme sul consenso alla vaccinazione delle persone incapaci e le disposizioni semplificate per i concorsi pubblici. Agli Ordini territoriali è richiesto, tra l’altro, di trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Regioni o Province autonome e di comunicare agli interessati l’eventuale sospensione dall’esercizio di attività a rischio di contagio.
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Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Ministero della Salute
- Senato della Repubblica
- Camera dei deputati
- Regioni e Province autonome
- Aziende sanitarie locali
Riferimenti normativi
- Legge 28 maggio 2021, n. 76
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- Articolo 590-sexies del codice penale
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
- Legge 19 giugno 2019, n. 56
Scadenze
- Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge: gli Ordini professionali territoriali trasmettono gli elenchi degli iscritti alle Regioni o Province autonome.
- Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi: Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale.
- Entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito dell’ASL: l’interessato presenta la documentazione relativa alla vaccinazione, all’omissione o al differimento.
- Entro tre giorni dalla somministrazione: trasmissione della certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
- Entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge: adozione del protocollo di sicurezza per i soggetti con vaccinazione omessa o differita.
- Obbligo vaccinale previsto comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
- La sospensione dall’attività opera comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
- Dal 3 maggio 2021: consentito lo svolgimento in presenza delle procedure selettive dei concorsi pubblici nel rispetto delle linee guida validate.
- Stato di emergenza considerato, ai fini della disciplina transitoria sulla responsabilità sanitaria, dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021.
- Pubblicazione della Legge n. 76/2021 nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021.
