Risoluzione n.22/e articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 violazione degli obblighi di comunicazione al sistema tessera sanitaria
Protocollo: 11410/2022 · 09/06/2022
Sintesi
Generata con AILa Risoluzione n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi degli iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni erogate. In caso di omissione, ritardo o errore si applica una sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa, fino a 50.000 euro, ridotta a un terzo se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza, con esclusione del cumulo giuridico. Sono inoltre precisati i termini di invio e le condizioni per evitare o ridurre le sanzioni.
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Enti e organizzazioni
- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Sistema Tessera Sanitaria
- FNOMCeO
Riferimenti normativi
- Articolo 3, commi 3, 4 e 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
- Articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2015
- Articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’articolo 2 del decreto 2 febbraio 2022
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 maggio 2022
Scadenze
- 30 settembre 2022: invio delle spese sanitarie relative al primo semestre 2022
- 31 gennaio 2023: invio delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2022
- Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale: invio delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023
- Entro 5 giorni dalla scadenza, o dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate: trasmissione dei dati corretti senza applicazione della sanzione
- Entro 60 giorni dalla scadenza: applicazione della sanzione ridotta a un terzo
