Risoluzione n.22/e articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 violazione degli obblighi di comunicazione al sistema tessera sanitaria

COM. N 120/2022

Risoluzione n.22/e articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 violazione degli obblighi di comunicazione al sistema tessera sanitaria

Protocollo: 11410/2022 · 09/06/2022

Sintesi

Generata con AI

La Risoluzione n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi degli iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni erogate. In caso di omissione, ritardo o errore si applica una sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa, fino a 50.000 euro, ridotta a un terzo se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza, con esclusione del cumulo giuridico. Sono inoltre precisati i termini di invio e le condizioni per evitare o ridurre le sanzioni.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

Adempimenti amministrativi Fisco Normativa Professione medica Scadenze Sistema TS

Enti e organizzazioni

  • Agenzia delle Entrate
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • Sistema Tessera Sanitaria
  • FNOMCeO

Riferimenti normativi

  • Articolo 3, commi 3, 4 e 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
  • Articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2015
  • Articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’articolo 2 del decreto 2 febbraio 2022
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 maggio 2022

Scadenze

  • 30 settembre 2022: invio delle spese sanitarie relative al primo semestre 2022
  • 31 gennaio 2023: invio delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2022
  • Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale: invio delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023
  • Entro 5 giorni dalla scadenza, o dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate: trasmissione dei dati corretti senza applicazione della sanzione
  • Entro 60 giorni dalla scadenza: applicazione della sanzione ridotta a un terzo

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialescarica allegato

Fonte originale FNOMCeO