Agenzia italiana del farmaco determina 12 giugno 2020 – adozione della nota 97 relativa alla prescrivibilita’ dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare

COM. N 122/2020

Agenzia italiana del farmaco determina 12 giugno 2020 – adozione della nota 97 relativa alla prescrivibilita’ dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare

Protocollo: 7483/2020 · 19/06/2020

Sintesi

Generata con AI

La determina AIFA del 12 giugno 2020 adotta la Nota 97, consentendo temporaneamente la prescrizione a carico del SSN di specifici anticoagulanti orali per i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale. La prescrizione richiede la compilazione e conservazione della scheda di valutazione e follow-up, la consegna di una copia al paziente e il rispetto delle guide e raccomandazioni AIFA. Sono inoltre prorogati fino al 31 agosto 2020 i piani terapeutici AIFA in determinate condizioni.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

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AIFA farmaci Nota AIFA 97 Professione medica Sanità pubblica Servizio Sanitario Nazionale

Enti e organizzazioni

  • Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
  • Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
  • Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA

Riferimenti normativi

  • Determina AIFA 12 giugno 2020, n. DG 653/2020
  • Nota AIFA 97
  • Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020
  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 8 e 9
  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 48, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326
  • Decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute
  • Decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute
  • Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • Legge 15 luglio 2002, n. 145
  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 8, comma 10
  • Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
  • Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, articolo 1, comma 4, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425
  • Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, articoli 11 e 12, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189
  • Legge 22 dicembre 2008, n. 203
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 70, comma 2
  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 15-decies
  • Determine AIFA del 1° marzo 2019, n. 463, n. 461 e n. 459, e del 5 marzo 2019, n. 468
  • Determina AIFA 25 luglio 2005
  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27
  • Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito nella legge 22 maggio 2020, n. 35
  • Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40
  • Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
  • Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020
  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Scadenze

  • 17 giugno 2020: pubblicazione della determina nella Gazzetta Ufficiale n. 152
  • 18 giugno 2020: decorrenza dell'efficacia della determina, dal giorno successivo alla pubblicazione
  • 31 agosto 2020: termine della proroga dei piani terapeutici AIFA per i pazienti già in trattamento con NAO/DOAC nelle condizioni previste
  • 120 giorni dalla data di efficacia: validità della determina e del regime temporaneo di prescrivibilità
  • Aggiornamento della scheda di valutazione in occasione delle successive visite di controllo

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO