Legge 31 maggio 2022, n 62 – disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (vigente al: 26-6-2022)

COM. N 125/2022

Legge 31 maggio 2022, n 62 – disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (vigente al: 26-6-2022)

Protocollo: 11687/2022 · 15/06/2022

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra la Legge 31 maggio 2022, n. 62, che introduce obblighi di trasparenza sui rapporti economici e sulle relazioni d’interesse tra imprese produttrici, soggetti operanti nel settore della salute e organizzazioni sanitarie. Sono descritti gli obblighi di pubblicità delle erogazioni, convenzioni e accordi, la comunicazione di partecipazioni azionarie e proventi da diritti di proprietà intellettuale, il registro telematico “Sanità trasparente”, le modalità di vigilanza e le sanzioni.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

ANAC Anticorruzione Ministero della Salute Normativa Privacy e GDPR trasparenza

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
  • Garante per la protezione dei dati personali
  • Agenzia per l’Italia Digitale
  • Comando carabinieri per la tutela della salute
  • Corpo della guardia di finanza
  • FNOMCeO

Riferimenti normativi

  • Legge 31 maggio 2022, n. 62
  • Costituzione, articoli 32, 41, 97 e 117, comma 2, lettera m)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
  • Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, titolo VIII
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 78
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 9 e 67
  • Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
  • Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016
  • Legge 30 novembre 2017, n. 179
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 34-ter

Scadenze

  • Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 62/2022: istituzione del registro telematico “Sanità trasparente”.
  • Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge: decreto del Ministro della Salute per struttura, caratteristiche tecniche e modalità del registro.
  • Entro il 31 gennaio di ogni anno: comunicazione al Ministero della Salute delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale.
  • Per le erogazioni, convenzioni e accordi: comunicazione entro la conclusione del semestre successivo a quello di riferimento; in caso di superamento delle soglie annue, entro il semestre successivo a quello del superamento.
  • Novanta giorni per integrare le comunicazioni incomplete.
  • Entro il 31 dicembre di ogni anno: relazione del Ministro della Salute alle Camere sullo stato di attuazione della legge.
  • Gli obblighi dell’articolo 3 decorrono dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell’avviso di inizio funzionamento del registro.
  • Gli obblighi dell’articolo 4 decorrono dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell’avviso di inizio funzionamento del registro.

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO