COM. N 125/2022
Legge 31 maggio 2022, n 62 – disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (vigente al: 26-6-2022)
Protocollo: 11687/2022 · 15/06/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra la Legge 31 maggio 2022, n. 62, che introduce obblighi di trasparenza sui rapporti economici e sulle relazioni d’interesse tra imprese produttrici, soggetti operanti nel settore della salute e organizzazioni sanitarie. Sono descritti gli obblighi di pubblicità delle erogazioni, convenzioni e accordi, la comunicazione di partecipazioni azionarie e proventi da diritti di proprietà intellettuale, il registro telematico “Sanità trasparente”, le modalità di vigilanza e le sanzioni.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Garante per la protezione dei dati personali
- Agenzia per l’Italia Digitale
- Comando carabinieri per la tutela della salute
- Corpo della guardia di finanza
- FNOMCeO
Riferimenti normativi
- Legge 31 maggio 2022, n. 62
- Costituzione, articoli 32, 41, 97 e 117, comma 2, lettera m)
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, titolo VIII
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 78
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 9 e 67
- Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
- Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016
- Legge 30 novembre 2017, n. 179
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 34-ter
Scadenze
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 62/2022: istituzione del registro telematico “Sanità trasparente”.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge: decreto del Ministro della Salute per struttura, caratteristiche tecniche e modalità del registro.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno: comunicazione al Ministero della Salute delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale.
- Per le erogazioni, convenzioni e accordi: comunicazione entro la conclusione del semestre successivo a quello di riferimento; in caso di superamento delle soglie annue, entro il semestre successivo a quello del superamento.
- Novanta giorni per integrare le comunicazioni incomplete.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno: relazione del Ministro della Salute alle Camere sullo stato di attuazione della legge.
- Gli obblighi dell’articolo 3 decorrono dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell’avviso di inizio funzionamento del registro.
- Gli obblighi dell’articolo 4 decorrono dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell’avviso di inizio funzionamento del registro.
