Decreto 7 settembre 2023 fascicolo sanitario elettronico 2.0.
Protocollo: 11948/2023 · 26/10/2023
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la pubblicazione del Decreto 7 settembre 2023 sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0. Il provvedimento definisce contenuti, soggetti, responsabilità, modalità e livelli di accesso al FSE, misure di sicurezza e garanzie per il trattamento dei dati personali, nonché le regole per alimentazione, consultazione, consenso, oscuramento, tracciamento, interoperabilità e accesso in emergenza. Sono inoltre previsti adempimenti per Ministero della Salute, Regioni, Province autonome, strutture sanitarie e professionisti sanitari.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- AGENAS
- Garante per la protezione dei dati personali
- Regioni e Province autonome
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
- AGID
- Corte dei conti
Riferimenti normativi
- Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2023, Fascicolo sanitario elettronico 2.0 (GU n. 249 del 24 ottobre 2023)
- Articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178
- Decreto del Ministro della Salute 20 maggio 2022, Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico
- Decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute sull’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2022, Anagrafe nazionale degli assistiti
- Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza
- Direttiva NIS (UE) 2016/1148 e direttiva NIS 2 (UE) 2022/2555
Scadenze
- Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto: Ministero della Salute, Regioni e Province autonome devono fornire agli assistiti l’informativa sui trattamenti dei dati del FSE.
- Entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria: i soggetti alimentanti devono inserire nel FSE i dati e i documenti previsti.
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto: deve essere effettuata la campagna informativa per l’alimentazione automatica del FSE con i dati relativi alle prestazioni SSN fino al 18 maggio 2020.
- Entro trenta giorni dalla campagna informativa: l’assistito può manifestare l’opposizione all’alimentazione automatica dei dati relativi alle prestazioni SSN fino al 18 maggio 2020.
- Entro tre mesi dall’adozione del decreto: Regioni e Province autonome devono predisporre la valutazione d’impatto sul trattamento dei dati personali.
- Entro trenta giorni: il soggetto delegato deve accettare o rifiutare la delega per l’accesso al FSE.
- Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
