COM. N 138/2020
Agenzia delle entrate – risoluzione n.41/e – regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale
Protocollo: 8960/2020 · 23/07/2020
Sintesi
Generata con AILa Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi percepiti dai medici sostituti in continuità assistenziale costituiscono redditi di lavoro autonomo derivanti da attività professionale abituale. L’iscrizione all’albo professionale, necessaria per svolgere l’incarico, determina l’obbligo di apertura della partita IVA, emissione della fattura nei confronti dell’Azienda sanitaria e dichiarazione dei compensi come redditi di lavoro autonomo. In presenza dei requisiti, è possibile accedere al regime forfetario.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
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Enti e organizzazioni
- Agenzia delle Entrate
- FNOMCeO
- Aziende Sanitarie Locali
- Servizio Sanitario Nazionale
Riferimenti normativi
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 41/E del 15 luglio 2020
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 6, 53 e 67, comma 1, lettera l)
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 25
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8, comma 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1, 5, 21 e 35
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, articolo 51
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89 e comma 67
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 692
- Risoluzione del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1999, n. 14
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2015, n. 88/E
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2016, n. 10/E
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 8/E
- Sentenza della Cassazione Civile del 27 marzo 1987, n. 2297
Scadenze
- Entro trenta giorni dall’inizio dell’esercizio dell’impresa, arte o professione deve essere presentata la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della partita IVA.
