Decreto-legge 21 giugno 2022 n 73 recante “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (vigente al 22-6-2022)
Protocollo: 12740/2022 · 07/07/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, vigente dal 22 giugno 2022, in materia di semplificazioni fiscali, calendario degli adempimenti, dichiarazioni e fatturazione elettronica, domicilio fiscale, imposta di bollo, IVA, tesoreria dello Stato, sostegni sociali e procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro. Sono inoltre richiamate la proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari impegnati nell’emergenza COVID-19 e le misure a sostegno delle famiglie con figli con disabilità.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Senato della Repubblica
- Camera dei deputati
- Agenzia delle entrate
- Garante per la protezione dei dati personali
- Ministero dell’economia e delle finanze
- INPS
- Ministero della Salute
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 3 giugno 2022, n. 2022/890/UE
Scadenze
- 22 giugno 2022: entrata in vigore del decreto-legge e decorrenza di numerose disposizioni
- 15 giugno di ciascun anno: trasmissione delle dichiarazioni presentate entro il 31 maggio
- 29 giugno di ciascun anno: trasmissione delle dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno
- 23 luglio di ciascun anno: trasmissione delle dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio
- 15 settembre di ciascun anno: trasmissione delle dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto
- 30 settembre di ciascun anno: trasmissione delle dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre e dichiarazione dell’imposta di soggiorno 2020-2021
- 1° gennaio 2023: applicazione delle nuove soglie per il pagamento agevolato dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione: conservazione delle dichiarazioni, dei prospetti e delle schede relative all’otto, cinque e due per mille
- 31 dicembre 2022: proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e termine per la dichiarazione IMU relativa al 2021
- 31 dicembre 2026: proroga del meccanismo facoltativo di inversione contabile IVA
- 31 marzo e 30 aprile del periodo d’imposta successivo: termini per approvazione e integrazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale
- 30 giugno 2023: termine prorogato per la registrazione di determinati aiuti di Stato COVID-19
- 31 dicembre 2023: ulteriore termine per la registrazione di determinati aiuti di Stato COVID-19
- 15 ottobre 2022: nuovo termine per la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso operanti presso AIFA
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore: rilascio del nulla osta al lavoro e adozione del decreto attuativo per la certificazione dei crediti di ricerca e sviluppo
- Entro venti giorni dalla domanda: rilascio del visto d’ingresso collegato al nulla osta al lavoro
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore: termine oltre il quale cessa la sospensione dei procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in assenza del nulla osta
