Decreto 28 dicembre 2018 Modifiche decreto 17-06-2014 concernente modalità imposta bollo fatture elettroniche

COM. N 14/2019

Decreto 28 dicembre 2018 Modifiche decreto 17-06-2014 concernente modalità imposta bollo fatture elettroniche

Protocollo: 1313 · 24/01/2019

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione informa sulle modifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, l’imposta relativa a ciascun trimestre solare deve essere pagata entro il giorno 20 del primo mese successivo, sulla base dell’importo comunicato dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del soggetto passivo IVA. Il pagamento può avvenire tramite addebito su conto corrente o modello F24 e le fatture devono riportare l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Agenzia delle Entrate Digitalizzazione Fatturazione elettronica Fisco

Enti e organizzazioni

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • Agenzia delle Entrate

Riferimenti normativi

  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018
  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 211 e 212
  • Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 21, comma 5
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013

Scadenze

  • Pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare: entro il giorno 20 del primo mese successivo
  • Pagamento dell’imposta relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
  • Applicazione delle nuove disposizioni alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019
  • Pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO