Decreto 30 dicembre 2025 divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)

COM. N 14/2026

Decreto 30 dicembre 2025 divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)

Protocollo: 1141 · 22/01/2026

Sintesi

Generata con AI

Il decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2025 vieta ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti paroxetina o altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Il provvedimento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La FNOMCeO invita gli Ordini territoriali a darne ampia diffusione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

farmaci Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Sanità pubblica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Istituto Superiore di Sanità (ISS)
  • Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
  • Consiglio superiore di sanità
  • Ordini territoriali

Riferimenti normativi

  • Articolo 32 della Costituzione
  • Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706
  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 175
  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, comma 3, lettera n)
  • Decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, art. 5
  • Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 154, comma 2
  • Decreto del Ministro della Salute 20 maggio 2015
  • Decreto del Ministro della Salute 27 luglio 2015
  • Decreto del Ministro della Salute 4 agosto 2015
  • Decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2015
  • Decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2016
  • Decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2017
  • Decreto del Ministro della Salute 30 dicembre 2025

Scadenze

  • 30 dicembre 2025: data di emanazione del decreto
  • 17 gennaio 2026: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 13 ed entrata in vigore del decreto

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO