Novita’ in merito alla formazione individuale per acquisire crediti ECM
Protocollo: 12770/2022 · 07/07/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le novità introdotte dalle delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla formazione individuale ECM. Vengono ampliate le attività riconoscibili, includendo corsi obbligatori per la ricerca scientifica, tutoraggio individuale, autoformazione e corsi di Good Clinical Practice. Sono precisati i crediti per pubblicazioni scientifiche, tutoraggio e autoformazione, con un limite complessivo del 60% dell’obbligo formativo triennale e del 20% per l’autoformazione. I corsi GCP possono essere riconosciuti con 1 credito per ogni ora, entro il limite del 20%, per eventi iniziati dal 1° gennaio 2020.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Iscritti all'Ordine
Tag
Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Commissione Nazionale per la Formazione Continua
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
- CoGeAPS
- Ministero della Salute
- AIFA
- Comitato tecnico delle Regioni
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Riferimenti normativi
- Art. 16-ter, comma 2, e art. 16-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
- Accordo Stato-Regioni del 10 agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR
- Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192
- D.P.C.M. 26 luglio 2010
- Accordo Stato-Regioni del 9 aprile 2012
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 2 febbraio 2017
- D.M. 17 aprile 2019
- D.M. 17 dicembre 2004
- Regolamento (UE) n. 536/2014 del 16 aprile 2014
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- D.Lgs. 15 marzo 2019, n. 52
- D.M. 30 novembre 2021, art. 7
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafi 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3 e 3.5
Scadenze
- 1° gennaio 2020: data di inizio minima dei corsi GCP riconoscibili nell’ambito della formazione individuale
- Triennio formativo 2020/2022: periodo di applicazione del riconoscimento dei corsi GCP
- Triennio formativo in corso: limite complessivo del 60% dell’obbligo formativo per la formazione individuale e del 20% per l’autoformazione
