COM. N 143/2019
Interpello medici competenti
Protocollo: 19064/2019 · 18/12/2019
Sintesi
Generata con AILa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, in caso di avvicendamento del medico competente durante l’anno, la comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio deve essere effettuata dal medico competente in attività alla scadenza dell’anno di riferimento. L’obbligo di trasmissione entro il 31 marzo permane anche se nell’anno precedente non è stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Iscritti all'Ordine
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Enti e organizzazioni
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- CIMO
- INAIL
Riferimenti normativi
- Articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008
- Articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Scadenze
- 31 marzo
- Entro il trimestre dell’anno successivo
