COM. N 15/2016
Decreto 26-11-15 Modifiche-decreto 4-03-09 Elenco medici competenti Tutela-sicurezza luoghi di lavoro
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa sulla pubblicazione del decreto 26 novembre 2015, che modifica il decreto 4 marzo 2009 sull’elenco nazionale dei medici competenti. Il provvedimento consente, in fase di prima applicazione, di recuperare entro il 30 giugno 2016 fino al 50% dei crediti formativi mancanti al 31 dicembre 2014, requisito necessario per continuare a svolgere le funzioni di medico competente. Sono inoltre richiamati gli obblighi di comunicazione dei titoli, dei requisiti e del possesso dei crediti ECM, nonché le criticità legate alle cancellazioni dall’elenco nazionale.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Iscritti all'Ordine
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Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie)
- Corte dei conti
Riferimenti normativi
- Decreto del Ministero della Salute 26 novembre 2015, recante modifiche al decreto 4 marzo 2009 sull’elenco nazionale dei medici competenti
- Decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare articoli 25 e 38
- Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
- Legge 3 agosto 2007, n. 123
Scadenze
- 31 dicembre 2014: data alla quale sono riferiti i crediti formativi mancanti recuperabili
- 30 giugno 2016: termine per il recupero, nella misura massima del 50%, dei crediti formativi mancanti
- 10 febbraio 2016: pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 33
- 7 gennaio 2016: registrazione del decreto presso la Corte dei conti
