Legge di stabilità 2015 Sblocco trattamento economico complessivo
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge di stabilità 2015 e del D.L. 90/2014 applicabili agli Ordini professionali e al personale contrattualizzato. Dal 1° gennaio 2015 le progressioni di carriera producono anche effetti economici; viene inoltre meno il blocco del trattamento accessorio, restano prorogati alcuni vincoli sulla contrattazione collettiva e sull’indennità di vacanza contrattuale. Sono richiamati anche il divieto di conferire incarichi retribuiti a lavoratori in quiescenza e l’obbligo di utilizzare il concorso pubblico per le progressioni tra aree.
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Riferimenti normativi
- Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
- D.L. 78/2010, art. 9, comma 21 e comma 2-bis
- D.P.R. 4 settembre 2013
- D.L. 90/2014, artt. 1 e 6
- D.L. 503/1992, art. 16
- D.L. 112/2008, art. 72, commi 8, 9 e 10
- D.Lgs. 165/2001, artt. 1, comma 2, e 52
- D.Lgs. 150/2009, artt. 24 e 62
Scadenze
- 2011, 2012, 2013 e fino al 31 dicembre 2014: periodo di blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera
- 31 dicembre 2015: proroga del blocco economico della contrattazione collettiva nazionale
- 31 dicembre 2018: proroga dell’indennità di vacanza contrattuale
- 1° gennaio 2015: decorrenza degli effetti economici delle progressioni di carriera e della possibilità di incrementare il fondo per il trattamento accessorio
- 2015-2018: periodo di mantenimento dell’importo dell’indennità contrattuale stabilito al 31 gennaio 2013
- Dal 1° gennaio 2010: progressione tra le aree esclusivamente tramite concorso pubblico
- Massimo un anno: durata degli incarichi gratuiti conferibili a lavoratori in quiescenza
