Delibera in materia di radioprotezione del paziente
Protocollo: 1561/2022 · 19/01/2022
Sintesi
Generata con AILa Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deliberato le modalità di applicazione dell’obbligo formativo in materia di radioprotezione del paziente previsto dall’art. 162 del D.Lgs. 101/2020. Per il triennio 2020-2022, i crediti specifici devono rappresentare almeno il 10% dell’obbligo formativo per diverse categorie sanitarie e il 15% per specialisti in fisica medica, medici specialisti e odontoiatri che svolgono attività complementare. Sono definite anche le modalità di riconoscimento dei crediti pregressi tramite CoGeAPS e i limiti dell’autoformazione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Iscritti all'Ordine
Tag
Enti e organizzazioni
- Commissione Nazionale per la Formazione Continua
- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
- CoGeAPS
- Provider ECM accreditati
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, artt. 162 e 167
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 16-bis e 16-ter
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 357 e 358
- Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, Rep. Atti n. 14/CSR
- Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Scadenze
- Triennio formativo 2020-2022
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020: introduzione dell’obiettivo formativo specifico “Radioprotezione del paziente” nel Manuale nazionale di accreditamento ECM
- 12 novembre 2021: data della delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua
- 19 gennaio 2022: data della comunicazione FNOMCeO
