COM. N 174/2022
Decreto legislativo 27 giugno 2022 n 104 attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (vigente al: 13-8-2022) circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 20.9.2022
Protocollo: 15757/2022 · 21/09/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2022, che introducono nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro e prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro. Sono disciplinati, tra gli altri, i termini e i contenuti dell’informativa contrattuale, i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, il periodo di prova, il cumulo di impieghi, la prevedibilità dell’orario, la formazione obbligatoria, le tutele dei lavoratori e il regime transitorio.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
Tag
Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Parlamento europeo
- Consiglio dell'Unione europea
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104
- Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 20 settembre 2022
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022
Scadenze
- Nuove informazioni per i lavoratori assunti dal 13 agosto 2022
- Informazioni da fornire ai lavoratori assunti prima del 1° agosto 2022 entro 60 giorni dalla richiesta scritta
- Informazioni contrattuali da fornire prima dell'inizio della prestazione e, per gli elementi non inclusi, entro 7 giorni successivi
- Alcune informazioni possono essere fornite entro un mese dall'inizio della prestazione
- Conservazione delle informazioni e della prova di trasmissione per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro
- Risposta scritta del datore di lavoro entro 30 giorni per le richieste relative ai sistemi automatizzati
- Informazione scritta almeno 24 ore prima delle modifiche incidenti sulle condizioni di svolgimento del lavoro
- Periodo massimo di prova: 6 mesi
- Richiesta di transizione a condizioni di lavoro più prevedibili dopo almeno 6 mesi di anzianità e superamento del periodo di prova
- Nuova richiesta di transizione dopo almeno 6 mesi dalla precedente
- Pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022
- Vigenza indicata al 13 agosto 2022
