Decreto 29 luglio 2022 recante “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza tramadolo. Inserimento del tramadolo tra i medicinali di cui all’allegato III-bis e nella tabella dei medicinali sezione A. Inserimento del tramadolo nella tabella dei medicinali sezione D «COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale»
Protocollo: 17196/2022 · 27/10/2022
Sintesi
Generata con AIIl decreto del 29 luglio 2022 aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, inserendo il tramadolo nella Tabella I, nell’allegato III-bis e nella Tabella dei medicinali, sezioni A e D, con doppio asterisco per le modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore. I soggetti autorizzati alla produzione, impiego, distribuzione e dispensazione del tramadolo devono applicare le misure previste per le sostanze tabellate entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. La FNOMCeO invita gli Ordini a darne la massima diffusione.
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
- Istituto Superiore di Sanità
- Consiglio Superiore di Sanità
- Presidenza del Consiglio dei ministri
Riferimenti normativi
- Decreto del Ministero della Salute 29 luglio 2022
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
- Legge 15 marzo 2010, n. 38
Scadenze
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, i soggetti autorizzati alla produzione, impiego, distribuzione e dispensazione del tramadolo e dei medicinali a base di tramadolo devono attuare le misure previste dalla normativa vigente.
- Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022
