Legge 18 dicembre 2025 n 190 legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 STP art 10 comma 4 lett. b) della l. n. 183/2011
Protocollo: 131 · 08/01/2026
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali novità della Legge 18 dicembre 2025, n. 190, con particolare riferimento alle società tra professionisti (STP). Il nuovo articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge n. 183/2011 stabilisce che la maggioranza dei due terzi dei professionisti possa essere raggiunta alternativamente in base al numero dei soci o alla partecipazione al capitale sociale. Il venir meno di tale requisito costituisce causa di scioglimento e comporta la cancellazione della STP dall’albo da parte del Consiglio dell’Ordine, salvo ripristino della condizione entro sei mesi. Sono inoltre richiamate le disposizioni sugli accreditamenti sanitari e sugli accordi contrattuali con le strutture accreditate.
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
- Consigli degli Ordini professionali
- Senato della Repubblica
- Camera dei deputati
- Ministero della giustizia
Riferimenti normativi
- Legge 18 dicembre 2025, n. 190, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, art. 1, commi 12 e 24
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10, comma 4, lettera b)
- Decreto del Ministro della giustizia n. 34/2013
- Art. 32 della Costituzione
Scadenze
- 31 dicembre 2026: termine entro il quale, in assenza di una precedente intesa, cessa la sospensione prevista per alcune disposizioni sugli accreditamenti e le Regioni e Province autonome devono adeguare il proprio ordinamento
- Sei mesi: termine per ripristinare la partecipazione dei professionisti nella STP ed evitare la cancellazione dall’albo
- 3 gennaio 2026: decorrenza della vigenza della Legge n. 190/2025
