Circolare Ministero della Salute 87235-29/11/2022-dgdmf-mds-p recante “indicazioni in materia di vigilanza ai sensi degli artt. 87 88 89 e 90 del regolamento (UE) 2017/745 degli artt. 82 83 84 e 85 del regolamento (UE) 2017/746 dell’art.10 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 137 e dell’art.13 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138”

COM. N 209/2022

Circolare Ministero della Salute 87235-29/11/2022-dgdmf-mds-p recante “indicazioni in materia di vigilanza ai sensi degli artt. 87 88 89 e 90 del regolamento (UE) 2017/745 degli artt. 82 83 84 e 85 del regolamento (UE) 2017/746 dell’art.10 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 137 e dell’art.13 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138”

Protocollo: 19231/2022 · 30/11/2022

Sintesi

Generata con AI

La circolare del Ministero della Salute fornisce indicazioni operative, modalità e tempistiche per la vigilanza sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. Sono disciplinate le segnalazioni di incidenti gravi e non gravi, reclami, azioni correttive di sicurezza, Trend Report e relazioni di sintesi periodiche, con obblighi distinti per fabbricanti, altri operatori economici e utilizzatori sanitari. Sono inoltre indicate le modalità di conservazione dei dispositivi coinvolti in incidenti.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

Dispositivi medici Ministero della Salute Normativa Sanità pubblica Scadenze

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • FNOMCeO
  • Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2017/745, artt. 87, 88, 89 e 90
  • Regolamento (UE) 2017/746, artt. 82, 83, 84 e 85
  • Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, art. 10
  • Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, art. 13
  • Decreto ministeriale 31 marzo 2022
  • Decreto ministeriale 15 novembre 2005 e successive modificazioni
  • Regolamento (UE) 2017/745, art. 74, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) 2017/746, art. 70, paragrafo 1
  • Meddev 2.12-1 Rev. 8, Guidelines on a medical devices vigilance system

Scadenze

  • I fabbricanti devono segnalare gli incidenti gravi entro 15 giorni dalla conoscenza dell’evento
  • In caso di grave minaccia per la salute pubblica, il rapporto iniziale deve essere trasmesso entro 2 giorni
  • In caso di decesso o inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute, il rapporto iniziale deve essere trasmesso entro 10 giorni
  • Gli operatori sanitari devono segnalare al Ministero della Salute gli incidenti gravi con la massima urgenza e comunque entro 10 giorni
  • Gli operatori sanitari devono segnalare al fabbricante gli incidenti gravi con la massima urgenza e comunque entro 10 giorni
  • Gli incidenti non gravi devono essere comunicati al fabbricante preferibilmente entro 30 giorni
  • Le azioni correttive di sicurezza devono essere segnalate senza indebito ritardo e prima della loro attuazione
  • Il dispositivo coinvolto nell’incidente deve essere restituito al fabbricante dopo 10 giorni dalla conoscenza dell’evento, salvo esigenze medico-legali o dell’Autorità Giudiziaria
  • 28 settembre 2022: entrata in vigore dei decreti legislativi n. 137 e n. 138 del 2022
  • 29 novembre 2022: data della circolare del Ministero della Salute
  • 30 novembre 2022: data della comunicazione FNOMCeO

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO