Consiglio Di Stato sentenza n. 7045/2021 – obbligo vaccinale operatori sanitari

COM. N 211/2021

Consiglio Di Stato sentenza n. 7045/2021 – obbligo vaccinale operatori sanitari

Protocollo: 16261/2021 · 27/10/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. La vaccinazione è qualificata come requisito essenziale per l’esercizio professionale e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, con sospensione dalle attività a rischio di contagio in caso di inadempimento ingiustificato. La sentenza richiama la tutela della salute pubblica, la sicurezza delle cure, la protezione dei soggetti vulnerabili e la legittimità del bilanciamento tra autodeterminazione individuale e interesse collettivo.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Normativa Ordini territoriali Sanità pubblica SARS-CoV-2 Sicurezza sul lavoro Vaccinazioni

Enti e organizzazioni

  • Consiglio di Stato
  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
  • AIFA
  • EMA
  • Istituto Superiore di Sanità
  • Corte costituzionale
  • Corte europea dei diritti dell’uomo
  • Ministero della Salute

Riferimenti normativi

  • Sentenza del Consiglio di Stato n. 7045/2021
  • Art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021
  • Legge n. 219/2017, art. 1, comma 2
  • Decreto legislativo n. 81/2008
  • Legge n. 24/2017, art. 1
  • Art. 2087 del codice civile
  • Legge n. 43/2006, art. 1, comma 2
  • Legge n. 210/1992, art. 1
  • Regolamento (CE) n. 726/2004, art. 14-bis
  • Regolamento (CE) n. 507/2006
  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9
  • Decreto legislativo n. 196/2003, art. 52 e art. 2-septies

Scadenze

  • 27 ottobre 2021: data della comunicazione FNOMCeO
  • 20 ottobre 2021: pubblicazione della sentenza n. 7045/2021
  • 14 ottobre 2021: camera di consiglio del Consiglio di Stato
  • 31 dicembre 2021: termine massimo previsto per l’obbligo vaccinale e per la sospensione conseguente all’inadempimento, secondo la disciplina esaminata
  • Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto: gli Ordini professionali territoriali trasmettono gli elenchi degli iscritti alla Regione o Provincia autonoma competente
  • Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi: Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale
  • Entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito dell’A.S.L.: l’interessato deve produrre la documentazione richiesta
  • Entro tre giorni dalla somministrazione: trasmissione della certificazione attestante l’adempimento vaccinale
  • Per i soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2: vaccinazione preferibilmente entro sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla guarigione, secondo l’aggiornamento della circolare del 21 luglio 2021

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO