Legge 8 novembre 2021, n. 163 recante “disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”
Protocollo: 18351/2021 · 24/11/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge 8 novembre 2021, n. 163 sui titoli universitari abilitanti. La legge attribuisce valore abilitante all’esame finale delle lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, medicina veterinaria e psicologia, prevedendo tirocini pratico-valutativi e prove pratiche valutative integrate negli esami finali. Sono inoltre disciplinati l’adeguamento dei corsi di studio e dei regolamenti didattici universitari, il coinvolgimento degli ordini professionali nelle commissioni e la possibilità di rendere abilitanti ulteriori titoli universitari mediante regolamenti di delegificazione.
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Riferimenti normativi
- Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”
- Legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, recante il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra
- Ordinanza del Ministero dell’università e della ricerca n. 65 del 21 gennaio 2021
- Articolo 102 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020
- Decreto ministeriale n. 58/2018, articolo 3
- Legge n. 127/1997, articolo 17, commi 2 e 95
- Legge n. 341/1990, articolo 11, commi 1 e 2
- Decreto ministeriale n. 8 del 2 aprile 2020, articolo 2
- Legge n. 400/1988, articolo 17, comma 2
- Legge n. 4/1999, articolo 1, comma 18
Scadenze
- Decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
- Parere delle Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta
- Approvazione ministeriale dei regolamenti didattici entro 180 giorni dal ricevimento, decorso il quale il regolamento si intende approvato
