Ordinanza 2 dicembre 2021 recante l’adozione delle «linee guida per la ripresa delle attivita’ economiche e sociali»
Protocollo: 19294/2021 · 07/12/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette l’ordinanza del Ministro della Salute del 2 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, che adotta e aggiorna le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Il documento stabilisce misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 per numerosi settori, tra cui convegni, congressi e corsi di formazione, prevedendo certificazione verde COVID-19, uso delle mascherine, distanziamento, igiene, aerazione, gestione degli accessi e tracciamento delle presenze nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
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- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Conferenza delle regioni e delle province autonome
- Comitato tecnico-scientifico
Riferimenti normativi
- Ordinanza del Ministro della Salute 2 dicembre 2021, recante l’adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (21A07252)
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 117
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 47-bis
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 10-bis
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021
- Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021
Scadenze
- 2 dicembre 2021: data di adozione dell’ordinanza
- 6 dicembre 2021: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 290
- L’ordinanza produce effetti dalla data della sua adozione
- Conservazione degli elenchi o registri delle presenze per quattordici giorni
