COM. N 25/2017
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa gli Ordini territoriali sull’approvazione definitiva del testo unificato in materia di sicurezza delle cure, gestione del rischio sanitario e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Illustra le principali disposizioni riguardanti linee guida e buone pratiche, responsabilità penale e civile, obblighi assicurativi, conciliazione, rivalsa, trasparenza, Fondo di garanzia e consulenze tecniche.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Camera dei Deputati
- Senato della Repubblica
- Ministero della Salute
- AGENAS
- Conferenza Stato-Regioni
- Istituto superiore di sanità
- IVASS
- CONSAP
- Corte dei conti
Riferimenti normativi
- Testo unificato delle proposte di legge C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria
- Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 539 e 540
- D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali
- Legge n. 241/1990
- D.P.R. n. 285/1990, articolo 37
- Legge n. 662/1996, articolo 1, comma 28
- D.M. 30 giugno 2004 sul Sistema nazionale per le linee guida
- Codice penale, articoli 43, 589, 590 e nuovo articolo 590-sexies
- Legge n. 189/2012, articolo 3, comma 1
- Codice civile, articoli 1218, 1228, 1916, 2043 e 2236
- D.Lgs. n. 209/2005, articoli 138 e 139, Codice delle assicurazioni private
- Codice di procedura civile, articolo 696-bis
- D.Lgs. n. 28/2010, articolo 5, comma 1-bis
- Legge costituzionale n. 3/2001
Scadenze
- 28 febbraio 2017: approvazione definitiva del testo da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati
- Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge: istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche presso AGENAS
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge: emanazione del decreto ministeriale sull’elenco degli enti e delle società scientifiche per le linee guida
- Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge: emanazione del decreto sul Sistema nazionale per le linee guida
- Entro sette giorni dalla richiesta: trasmissione della documentazione sanitaria disponibile
- Entro trenta giorni dalla richiesta: fornitura delle eventuali integrazioni alla documentazione sanitaria
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge: adeguamento dei regolamenti interni delle strutture sanitarie
- Sei mesi dal deposito del ricorso: termine per la conclusione della conciliazione o per la procedibilità della domanda
- Entro un anno dall’avvenuto pagamento: esercizio dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
- Entro dieci giorni dalla notifica: comunicazione al professionista dell’instaurazione del giudizio
- Dieci anni: retroattività della garanzia assicurativa e ultrattività della copertura dopo la cessazione dell’attività professionale
- Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge: emanazione del regolamento sul Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
