Ulteriori chiarimenti DL n.172/2021

COM. N 256/2021

Ulteriori chiarimenti DL n.172/2021

Protocollo: 19669/2021 · 15/12/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione fornisce agli Ordini territoriali ulteriori chiarimenti sull’applicazione del d.l. n. 172/2021 in materia di obbligo vaccinale dei professionisti sanitari. Sono trasmessi modelli per la diffida, la sospensione, l’annotazione e la cancellazione della sospensione dall’albo. Vengono inoltre precisati i requisiti formali delle certificazioni di esenzione o differimento rilasciate dal medico di medicina generale, le verifiche a carico dell’Ordine e l’avvio delle procedure tramite la Piattaforma nazionale-DGC.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Albi professionali Normativa Ordini territoriali Scadenze Vaccinazioni

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini territoriali degli esercenti le professioni sanitarie
  • Ministero della Salute
  • SIMG
  • SOGEI
  • Piattaforma nazionale-DGC

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
  • Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76
  • Articolo 4 del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • D.P.R. n. 445/2000
  • D.P.R. n. 221/1950, articoli 2 e 49
  • Articolo 348 del codice penale
  • Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, articolo 9, comma 10

Scadenze

  • 5 giorni dalla ricezione della diffida per produrre la documentazione richiesta
  • Entro 20 giorni dal ricevimento della diffida per eseguire la vaccinazione prenotata
  • Entro 3 giorni dalla somministrazione per trasmettere la certificazione dell’adempimento vaccinale
  • Sospensione efficace fino al completamento del ciclo vaccinale o alla dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022
  • Termine massimo di sei mesi decorrente dal 15 dicembre 2021 per l’efficacia della sospensione
  • 60 giorni dalla notifica della deliberazione per l’impugnazione davanti al TAR territorialmente competente
  • Le attività previste dalla normativa decorrono dalla pubblicazione del DPCM e dalla disponibilità della Piattaforma nazionale-DGC; il DPCM non era previsto prima del 17 dicembre 2021

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialescarica allegato

Fonte originale FNOMCeO