Delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo

COM. N 258/2021

Delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo

Protocollo: 19747/2021 · 16/12/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione trasmette la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulle modalità di assolvimento dell’obbligo ECM. Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per il recupero dei crediti relativi ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 e al 30 giugno 2022 quelli per il loro spostamento. Il Co.Ge.A.P.S. può trasferire d’ufficio i crediti eccedenti e riconosce automaticamente l’esenzione ECM ai professionisti che hanno compiuto 70 anni, salvo comunicazione di attività professionale non saltuaria. Le segnalazioni di partecipazioni mancanti possono essere effettuate dopo 90 giorni dalla conclusione prevista dell’evento e restano soggette alla verifica dell’ente accreditante.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

CoGeAPS ECM Formazione professionale Normativa Scadenze

Enti e organizzazioni

  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
  • Commissione Nazionale per la Formazione Continua
  • Co.Ge.A.P.S.
  • Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
  • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 16-ter
  • Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi 357 e 358
  • Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 92, comma 5
  • Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR
  • Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192
  • D.P.C.M. 26 luglio 2010
  • Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, Rep. Atti n. 101/CSR
  • Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 2 febbraio 2017 sulla formazione continua nel settore salute, art. 73
  • Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafi 1.13, 3.7 e 4.2, lettera o)
  • Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2021 in materia di assolvimento dell’obbligo formativo

Scadenze

  • 31 dicembre 2021: termine per il recupero dei crediti dei trienni 2014-2016 e 2017-2019 e data di conclusione degli eventi utili
  • 30 giugno 2022: termine per lo spostamento dei crediti acquisiti tramite eventi con data fine evento al 31 dicembre 2021
  • 90 giorni dalla conclusione prevista dell’evento: termine decorso il quale è possibile segnalare partecipazioni non trasmesse dai provider

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO