Delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo
Protocollo: 19747/2021 · 16/12/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulle modalità di assolvimento dell’obbligo ECM. Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per il recupero dei crediti relativi ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 e al 30 giugno 2022 quelli per il loro spostamento. Il Co.Ge.A.P.S. può trasferire d’ufficio i crediti eccedenti e riconosce automaticamente l’esenzione ECM ai professionisti che hanno compiuto 70 anni, salvo comunicazione di attività professionale non saltuaria. Le segnalazioni di partecipazioni mancanti possono essere effettuate dopo 90 giorni dalla conclusione prevista dell’evento e restano soggette alla verifica dell’ente accreditante.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Iscritti all'Ordine
Tag
Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Commissione Nazionale per la Formazione Continua
- Co.Ge.A.P.S.
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 16-ter
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi 357 e 358
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 92, comma 5
- Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR
- Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192
- D.P.C.M. 26 luglio 2010
- Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, Rep. Atti n. 101/CSR
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 2 febbraio 2017 sulla formazione continua nel settore salute, art. 73
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafi 1.13, 3.7 e 4.2, lettera o)
- Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2021 in materia di assolvimento dell’obbligo formativo
Scadenze
- 31 dicembre 2021: termine per il recupero dei crediti dei trienni 2014-2016 e 2017-2019 e data di conclusione degli eventi utili
- 30 giugno 2022: termine per lo spostamento dei crediti acquisiti tramite eventi con data fine evento al 31 dicembre 2021
- 90 giorni dalla conclusione prevista dell’evento: termine decorso il quale è possibile segnalare partecipazioni non trasmesse dai provider
