DL 31/03/2025 N. 39 – misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

COM. N 27/2025

DL 31/03/2025 N. 39 – misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

Protocollo: 4616/2025 · 02/04/2025

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra il differimento dell’obbligo di stipulare polizze contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il termine è fissato al 31 dicembre 2025 per micro e piccole imprese e al 1° ottobre 2025 per le medie imprese; resta al 1° aprile 2025 per le grandi imprese, con un periodo di tolleranza di 90 giorni. L’obbligo riguarda, tra gli altri, le strutture sanitarie autorizzate e le società tra professionisti, mentre non riguarda gli studi medici e odontoiatrici singoli o associati non iscritti alla Camera di Commercio.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Assicurazione rischi catastrofali FNOMCeo Normativa Ordini territoriali Scadenze

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Camera di Commercio
  • Ministero delle imprese e del made in Italy
  • Ministero dell’economia e delle finanze
  • Consiglio dei ministri

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 101, 102, 105 e 107
  • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18
  • Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023
  • Codice civile, articolo 2424
  • Legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 15
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Scadenze

  • 31 marzo 2025: termine originario per la stipula delle polizze e termine confermato per le grandi imprese
  • 1° aprile 2025: decorrenza indicata per le grandi imprese
  • 1° ottobre 2025: nuovo termine per le medie imprese
  • 31 dicembre 2025: nuovo termine per micro e piccole imprese
  • 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo: periodo di tolleranza per le grandi imprese ai fini della valutazione della perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO