DL 31/03/2025 N. 39 – misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Protocollo: 4616/2025 · 02/04/2025
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra il differimento dell’obbligo di stipulare polizze contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il termine è fissato al 31 dicembre 2025 per micro e piccole imprese e al 1° ottobre 2025 per le medie imprese; resta al 1° aprile 2025 per le grandi imprese, con un periodo di tolleranza di 90 giorni. L’obbligo riguarda, tra gli altri, le strutture sanitarie autorizzate e le società tra professionisti, mentre non riguarda gli studi medici e odontoiatrici singoli o associati non iscritti alla Camera di Commercio.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Camera di Commercio
- Ministero delle imprese e del made in Italy
- Ministero dell’economia e delle finanze
- Consiglio dei ministri
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 101, 102, 105 e 107
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18
- Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023
- Codice civile, articolo 2424
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 15
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Scadenze
- 31 marzo 2025: termine originario per la stipula delle polizze e termine confermato per le grandi imprese
- 1° aprile 2025: decorrenza indicata per le grandi imprese
- 1° ottobre 2025: nuovo termine per le medie imprese
- 31 dicembre 2025: nuovo termine per micro e piccole imprese
- 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo: periodo di tolleranza per le grandi imprese ai fini della valutazione della perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche
