Agenzia Entrate Risoluzione 9-E 15-01-14: ricevute ticket sanitari esenti imposta bollo

COM. N 28/2014

Agenzia Entrate Risoluzione 9-E 15-01-14: ricevute ticket sanitari esenti imposta bollo

Sintesi

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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 15 gennaio 2014 chiarisce che le ricevute rilasciate per il pagamento dei ticket sanitari relativi a prestazioni ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale sono esenti dall’imposta di bollo, anche quando l’importo supera la soglia prevista per l’applicazione del tributo. La FNOMCeO richiama gli Ordini a garantire l’osservanza di tale interpretazione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Agenzia delle Entrate Fisco Normativa Sanità pubblica Servizio Sanitario Nazionale

Enti e organizzazioni

  • Agenzia delle Entrate
  • FNOMCeO
  • Servizio Sanitario Nazionale
  • Aziende Sanitarie dell’Area Genovese

Riferimenti normativi

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 9/E del 15 gennaio 2014
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 13 della Tariffa allegato A e art. 9 della Tabella allegato B
  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 2
  • D.M. 22 luglio 1996
  • D.L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 1, convertito dalla Legge 25 gennaio 1990, n. 8
  • D.L. 26 aprile 2013, n. 43, art. 7-bis, comma 3, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71
  • Legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 12
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
  • Risoluzione 21 luglio 1990, n. 390755
  • Risoluzione 16 maggio 1986, n. 300788
  • Risoluzione 24 giugno 1982, n. 311596

Scadenze

  • 15 gennaio 2014: data della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 9/E
  • 20 marzo 2014: data della comunicazione FNOMCeO n. 28/2014

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeOrdini provinciali - Comunicazione n. 28 - Agenzia Entrate_Risoluzione 9-E 15-01-14_Ricevute ticket sanitari esenti imposta bollo

Fonte originale FNOMCeO