Decreto 15 dicembre 2023 n 232 regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonche’ la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati
Protocollo: 3496/2024 · 07/03/2024
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la pubblicazione del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, che disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie, sociosanitarie ed esercenti le professioni sanitarie. Il regolamento definisce oggetto e massimali delle garanzie, efficacia temporale e ultrattività, obblighi di pubblicità e trasparenza, gestione dei sinistri, assunzione diretta del rischio e costituzione dei fondi rischi e riserva sinistri. Prevede inoltre obblighi organizzativi per la gestione del rischio e l’adeguamento di contratti, misure organizzative e finanziarie entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
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Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Ministero della Salute
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
- FNOMCeO
- Corte dei conti
- Consiglio di Stato
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Riferimenti normativi
- Decreto 15 dicembre 2023, n. 232
- Legge 8 marzo 2017, n. 24
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Legge 23 agosto 1988, n. 400
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
- Codice civile, articoli 1882 e seguenti, 1913 e 2952
- Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
Scadenze
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2024
- Entrata in vigore indicata al 16 marzo 2024
- Preavviso di almeno 90 giorni per la variazione del premio alla scadenza contrattuale
- Avviso all’assicuratore del sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o dalla conoscenza del sinistro
- Retroattività della garanzia fino ai 10 anni antecedenti la conclusione del contratto
- Ultrattività della copertura per 10 anni dalla cessazione definitiva dell’attività sanitaria
- Pubblicazione sul sito delle strutture dei risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio
- Adeguamento dei contratti assicurativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto
- Adeguamento delle misure organizzative e finanziarie delle strutture entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto
- Monitoraggio IVASS entro 24 mesi dal termine previsto dall’articolo 18, comma 2, con eventuali misure correttive nei successivi 12 mesi
- Dal triennio formativo 2023-2025, efficacia delle polizze condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM dell’ultimo triennio utile
