Decreto 15 dicembre 2023 n 232 regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonche’ la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati

COM. N 28/2024

Decreto 15 dicembre 2023 n 232 regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonche’ la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati

Protocollo: 3496/2024 · 07/03/2024

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione segnala la pubblicazione del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, che disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie, sociosanitarie ed esercenti le professioni sanitarie. Il regolamento definisce oggetto e massimali delle garanzie, efficacia temporale e ultrattività, obblighi di pubblicità e trasparenza, gestione dei sinistri, assunzione diretta del rischio e costituzione dei fondi rischi e riserva sinistri. Prevede inoltre obblighi organizzativi per la gestione del rischio e l’adeguamento di contratti, misure organizzative e finanziarie entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Normativa Ordini territoriali Responsabilità professionale Rischio clinico Sicurezza delle cure e dei pazienti

Enti e organizzazioni

  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • Ministero della Salute
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  • ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
  • FNOMCeO
  • Corte dei conti
  • Consiglio di Stato
  • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Riferimenti normativi

  • Decreto 15 dicembre 2023, n. 232
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24
  • Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
  • Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Legge 23 agosto 1988, n. 400
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 3
  • Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
  • Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
  • Codice civile, articoli 1882 e seguenti, 1913 e 2952
  • Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67
  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

Scadenze

  • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2024
  • Entrata in vigore indicata al 16 marzo 2024
  • Preavviso di almeno 90 giorni per la variazione del premio alla scadenza contrattuale
  • Avviso all’assicuratore del sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o dalla conoscenza del sinistro
  • Retroattività della garanzia fino ai 10 anni antecedenti la conclusione del contratto
  • Ultrattività della copertura per 10 anni dalla cessazione definitiva dell’attività sanitaria
  • Pubblicazione sul sito delle strutture dei risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio
  • Adeguamento dei contratti assicurativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto
  • Adeguamento delle misure organizzative e finanziarie delle strutture entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto
  • Monitoraggio IVASS entro 24 mesi dal termine previsto dall’articolo 18, comma 2, con eventuali misure correttive nei successivi 12 mesi
  • Dal triennio formativo 2023-2025, efficacia delle polizze condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM dell’ultimo triennio utile

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO