Autonomia differenziata schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria Lombardia Piemonte e Veneto aventi ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della costituzione nelle materie “protezione civile” “professioni” e “previdenza complementare e integrativa
Protocollo: 3152 · 25/02/2026
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO informa gli Ordini territoriali sull’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’autonomia differenziata nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa. Le intese escludono dal trasferimento le professioni sanitarie e le attività tipiche riservate agli iscritti agli albi, prevedono specifiche funzioni regionali in materia di protezione civile e previdenza complementare e stabiliscono un iter successivo di esame presso la Conferenza unificata e il Parlamento.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Consiglio dei Ministri
- Governo della Repubblica italiana
- Regione Liguria
- Regione Lombardia
- Regione Piemonte
- Regione Veneto
- Conferenza unificata
- Corte costituzionale
- Camera dei deputati
- Senato della Repubblica
- ANCI
- UPI
Riferimenti normativi
- Costituzione, articoli 114, 116, terzo comma, 117, terzo comma, 118 e 119
- Legge 26 giugno 2024, n. 86
- Sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024
- Sentenze della Corte costituzionale n. 353 del 2003, n. 319 del 2005, n. 355 del 2005, n. 424 del 2005 e n. 405 del 2005
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21-quinquies
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
- Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142
Scadenze
- Il parere della Conferenza unificata deve essere reso entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema di intesa preliminare
- Gli organi parlamentari competenti si esprimono entro 90 giorni dalla trasmissione dello schema di intesa preliminare
- I negoziati dovevano essere conclusi entro il 31 dicembre 2025
- Le verifiche e il monitoraggio degli adempimenti e degli oneri finanziari sono annuali
- La durata delle intese è di 10 anni, con rinnovo per un uguale periodo salvo diversa volontà comunicata almeno 12 mesi prima della scadenza
- La contabilità speciale per gli interventi di protezione civile può essere mantenuta per un massimo di 48 mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza
- In caso di ordinanze regionali urgenti, il Consiglio dei Ministri è convocato per l’approvazione di regola entro 8 giorni dalla ricezione
- La direttiva sulla formazione degli operatori di protezione civile deve essere adottata entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’intesa
